INFO LEGALI
Qui di seguito abbiamo riportato alcune informazioni ed esempi di carattere legale che possono orientarti se vuoi sapere come affrontare correttamente alcune questioni 'delicate”: scoprirai come può avere diritto ad un risarcimento danni o sapere se, con un'azione di ricerca e valutazione del difetto con tecniche evolute, è vantaggioso affrontare una causa civile o se è solo un dispendio di risorse, tempo e denaro.
I casi che possono presentarsi sono molteplici e vari, sarebbe impossibile trattarli tutti. Questa sezione apre un piccolo spiraglio di conoscenza. Per la valutazione del tuo caso specifico ti invitiamo a contattarci e di approfittare dei nostri preventivi gratuiti
br>A questo proposito, a seguire segnaliamo utili riferimenti di giurisprudenza tratti dal web, il cui contenuto è da considerarsi a titolo di pura informazione generale, DIEMME ARTE CASA S.r.l. non ha alcuna responsabilità relativamente ai contenuti.
Vediamo il caso di un giardino pensile condominiale sovrastante box danneggiati da infiltrazioni di acqua provenienti dallo stesso giardino, la Cassazione, con sentenza n. 7472 del 4.6.2001, ha affermato che le spese di rimozione, accantonamento e ripristino del giardino pensile e di viali pedonali e carrai, sono a totale carico del proprietario del giardino stesso, mentre quelle riguardante la guaina sottostante devono essere ripartite per 1/3 a carico del proprietario del giardino e i restanti 2/3 a carico dei condomini sottostanti.
Sentenza 4 Giugno 2001 n° 7472 Corte di Cassazione Civile, spese per le riparazioni del lastrico solare e giardini pensili: il criterio legale di ripartizione delle spese per la riparazione del lastrico solare, (nella misura di un terzo a carico del condominio che ne ha l'uso esclusivo e di due terzi a carico degli altri) vale solo per le riparazioni riguardanti i manufatti posti sulla sommità delle costruzioni, questo criterio quindi, non è applicabile in caso di giardino pensile sovrastante un'autorimessa, i cui locali siano stati danneggiati dal infiltrazioni d'acqua, questo perché il giardino non costituisce una semplice copertura ma è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale.
Ancora su giardino pensile, la Corte d'Appello di Bologna 459/98 ha ritenuto applicabile il criterio di cui l'art. 1126 cod.civ. ed ha deciso che, in caso di lavoro di copertura di alcuni locali sottostanti di proprietà esclusiva, sovrastati da un'area verde comune, si deve considerare la duplice funzione dei lavori (copertura dei locali e sostegno dell'area verde comune). Pertanto le spese vanno poste secondo il criterio citato: ovvero per 1/3 a carico dei condomini proprietari dell'area verde e per 2/3 a carico dei proprietari dei locali in ragione della funzione di copertura.
Sentenza del Tribunale di Milano, la numero 3048 del 1980, accolla a tutto il condominio la spesa di rifacimento del manto impermeabilizzante dei garage, vista l'utilità comune del giardino. Precisiamo che qualora ci sia un regolamento di condominio che stabilisce diversamente occorre attenersi a quanto dice quest'ultimo (Appello Milano, numero 653 del 20-05-1980). Pertanto se il reg. di cond. dice che le spese di manutenzione dei box sono a carico dei soli proprietari dei box, questi ultimi devono accollarsi la spesa comprensiva dei costi di rifacimento del giardino. Tutte le spese vanno ripartite per millesimi.
Nell'ambito di un condominio: tutti i condomini sono obbligati alla manutenzione del lastrico solare che copre parte dell'edificio. Cass. Civ. 25.03.2004 n.5973
Inoltre, tutto il condominio è tenuto a sopportare le conseguenze dell'omessa manutenzione del lastrico solare anche se copre solo una porzione dell'edificio condominiale. Tra queste rientra anche il risarcimento dei danni patiti dal proprietario della unità immobiliare sottostante, qualora il giudice accerti l'esistenza di un sistema unitario di smaltimento delle acque piovane che serva l'intero edificio. Giurisprudenza Conforme: ex plurimis Cass.Civ. 17.01.2003 n.642 e Cass. Civ.15.07.2002 n.10233
Infiltrazioni: richiesta di risarcimento del danno esistenziale. Trib. Roma 09.12.200
La riduzione della qualità della vita del condomino proprietario dell'unità immobiliare sottostante la terrazza condominiale da cui provengono infiltrazioni d'acqua, è causa giustificativa per presentare domanda di risarcimento del danno esistenziale patito per il lasso di tempo in cui le infiltrazioni sono persistite. Trattasi, infatti, di danno non patrimoniale, incidente sulla sfera personale dell'individuo: sul riposo e sulle occupazioni quotidiane svolte all'interno dell'abitazione, diritti tutelati dagli art. 2 e 32 della Costituzione. Giurisprudenza Conforme sul danno esistenziale: App. Milano, 14.02.2003; Trib. Roma 17.04.2002 e Trib. Milano 18.03.2002. Ricordiamo a tal proposito che il criterio generale dettato dalla legge per le spese di manutenzione del lastrico solare, impone che tali danni, devono essere risarciti per un terzo dal condomino che fa uso diretto del lastrico e per due terzi dai proprietari degli appartamenti sottostanti.
Indipendentemente dal criterio di ripartizione delle spese, la domanda di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni su un lastrico solare, deve essere fatta verso il condominio e quindi verso l'amministratore in quanto rappresentante di tutti i condomini e non verso il proprietario o il titolare del diritto d'uso esclusivo del lastrico, che però deve consentire il libero acceso nella sua proprietà per le necessarie opere di ripristino.
Infatti può accadere che le infiltrazioni siano causate da mancata manutenzione del lastrico solare da parte di chi lo usa: gli scarichi del lastrico non vengono subito liberati dalle foglie che li hanno otturati, così che lo stagnare dell'acqua diventa primaria causa del danno. In questo caso, la responsabilità del danno deve attribuirsi alla negligenza di colui che ha diretta custodia del lastrico, appunto l'utente del lastrico, che dovrà integralmente provvedere al risarcimento, senza che gli altri condomini vadano a subire esborsi, questa è la regola generale Anche se, la Cassazione e la Suprema Corte di Napoli, chiamata a decidere in un caso analogo, si è pronunciata con la Sentenza n. 26239/2007, ha sancito, visto che dall'istruttoria compiuta non è emersa nessuna irregolare pendenza ne nessuna omissione imputabile al proprietario del terrazzino, che i costi della sua riparazione o della sua ricostruzione sono a carico di tutti i condomini.
In tema di condominio la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, (deteriorato per difetto di manutenzione all'appartamento sottostante), rispondono tutti i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi e il titolare della proprietà o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo (art. 1126).
Un piccolo accenno a una situazione che potrebbe accadere tra vicini nel caso qualcuno decida di sostituire la tubazione esistente che passa in servitù di passaggio nella proprietà del vicino, o più agilmente decida di affiancarne una abbandonando quella già presente. Facendo riferimento alla 'Servitù Prediale' ed ai sensi dell’art. 1027 c.c. la Cassazione con sentenza n. 14582 del 21.08.2012 sinteticamente cita che l'affiancamento di una nuova tubazione a quella vecchia, rappresenta un illegittimo esercizio di un diritto, quindi in caso necessiti la manutenzione di un tubo vecchio conviene riparare o sostituire lo stesso tubo, oppure ottenere un esplicito permesso per la posa di un altro tubo da parte della proprietà che presta la servitù.
In alcune situazioni potrebbe tornare molto utile avere un parere legale personalizzato, come nel caso citato ai sensi dell'art. 1580 c.c. dove se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia e chiedere il rimborso delle spese per effettuare il trasloco presso un immobile idoneo all'abitazione e/o esigenze.